Ordinariato Militare


Ordinariato Militare

L’Ordinariato militare (o ordinariato castrense) è una circoscrizione personale della Chiesa cattolica, non organizzata su base territoriale ma funzionale, che ha come compito di fornire assistenza spirituale ai fedeli cattolici presenti nelle forze armate.

La presenza di sacerdoti negli eserciti è antichissima, ma la prima codificazione avviene sotto Costantino I.

A partire dall’epoca di Carlo Magno (VII-VIII secolo) divenne usuale la presenza di sacerdoti al fianco dei combattenti.

Al vertice del corpo di sacerdoti e diaconi vi era un Cappellano Maggiore o Vicario castrense che prende il nome da castrum nel significato di accampamento militare.

I Pontefici intervennero in questa materia solo per regolamentare una situazione già esistente o per conferire una giurisdizione speciale.

Venne emanata una normativa specifica dal 3 maggio 1910, giorno in cui papa Pio X istituì il primo vicariato castrense, quello del Cile.

Nei decenni successivi sorgeranno altri vicariati: Polonia (1919), Italia (1925), Germania (1935), Perù (1943), Colombia (1949), Spagna (1950), Brasile (1950), Filippine (1950) e Canada (1951).

Il 23 aprile 1951 fu papa Pio XII promulgo il primo regolamento generale dei vicariati castrensi che divennero 14: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Paesi Bassi, Paraguay, Portogallo, Repubblica Dominicana, Stati Uniti d’America, Sud Africa e Uganda.

Il 21 aprile 1986 papa Giovanni Paolo II ha elevato le organizzazioni castrensi a peculiari circoscrizioni ecclesiastiche, assimilate a diocesi, con statuti propri e il titolo di «Arcivescovo militare per…».

Prevede un proprio statuto per ogni ordinariato militare, che costituisce parte normativa integrante quella della Spirituali militum curae.[4]

L’ordinariato militare è guidato da un vescovo (ordinario militare), che ha giurisdizione ecclesiastica sui cappellani militari, su tutti i militari di religione cattolica ed i loro parenti conviventi, sul personale di servizio in considerazione che militari e conviventi conducono una vita nella quale il normale ricorso ai sacramenti e alla vita ecclesiale è ostacolato. A seconda dei Paesi, il clero può essere proprio dell’ordinariato o appartenere ad altre diocesi o ad un ordine religioso.

In alcuni Paesi, il vescovo e i sacerdoti vengono arruolati a tutti gli effetti nelle forze armate e hanno gradi da ufficiale. La nomina dell’ordinario spetta al Papa ma solitamente deve essere ratificata dal governo del Paese.

 

Note di Bruno Fracasso

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Disegnato da: Bruno Fracasso

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