Alessandro Savorelli ha pubblicato un saggio dal titolo Il vero stemma del comune di…, in Disegnare la città. Grafica per le pubbliche istituzioni in Italia, a cura di Andrea Rauch e Gianni Sinni,
Firenze, SDZ-LCD 2009, pp. 25-36.
Per ordinare il libro http://www.lcd.it/book/index.php?id=0000000009 ; invece per leggere il saggio clicca qui



A chi fosse sfuggito ricordo che il testo completo del Decreto che “riordina” la materia araldica, diramato dall’Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio è disponibile in questo sito (vedi in home).
Molti “naviganti” ci chiedono lumi circa la “congruità” di questo Decreto e la Legislazione degli Enti Locali. In effetti il Testo Unico degli Enti Locali stabilisce che gli “emblemi araldici” si adottano attraverso lo STATUTO con delibera del Consiglio (Comunale, Provinciale, Regionale).
L’ufficio araldico predispone invece la pratica per la “concessione” dello stemma, ovvero il riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica. Un atto puramente formale, che i Comuni possono legittimamente evitare, purché non tengano ad avere il Decreto e il Bozzetto confezionati da detto ufficio.
Purtroppo il Decreto, recentemente emesso, non risolve, anzi: COMPLICA!
Dal punto di vista legale, come ci confermano numerosi esperti in materia consultati, lo stemma è LEGITTIMAMENTE posseduto dall’ente GIA’ con la menzione nello Statuto dell’Ente Stesso. La “concessione” da parte dello Stato è inutile, tutt’al più “rafforza” la tutela dell’emblema.
Sorge il sospetto (in molti commentatori) che l’Ufficio Araldico, limitandosi a teiterare un Regolamento Tecnico degli anni ’30, voglia tutelare sè stesso… Anche all’interno del nostro gruppo le posizioni sono tutt’altro che univoche e ci limitiamo a segnalare la questione…
Se ci saranno altri contributi li segnaleremo…
Hai ragione, in effetti un Decreto del presidente dell’esecutivo non può intervenire sulla materia dello stemma e gonfalone civici, due fattispecie che la legge pone di competenza dello Statuto dell’Ente locale, come ha stabilito – ma pochi ne hanno cognizione purtroppo – l’articolo 6 comma 3 del Testo unico degli Enti locali (Decreto legislativo 267/2000).
Sul sito dell’Ufficio onorificenze e araldica non vi è alcuna menzione del TUEL, l’unica vera legge oggi esistente riguardante l’araldica civica; che la recente reiterazione pedissequa del vecchio regolamento monarchico-sabaudo del 43, più che una tutela dell’araldica civica italiana, possa sembrare una più concreta “messa in sicurezza” di posti traballanti – nel più tipico stile auto-conservativo della burocrazia statale – non è impressione così infondata.
In ogni caso, per chi si occupa seriamente di araldica civica, come questo sito, è il caso di contrastare la “vulgata” che stemmi privi di concessione statale – magari antichi di secoli – sarebbero stemmi “non validi”, o “privi di carattere ufficiale” come spesso si sente incautamente affermare.
Il concreto uso quotidiano dello stemma da parte dall’Ente nei suoi atti ufficiali è già un evidente titolo giuridico concretissmo anche in confronto di quello che resta un mero (ed eventuale) adempimento burocratico, neppure obbligatorio per legge.
Ciao!